In occasione delle consultazioni elettorali, l’art. 9 della legge n. 28/2000 (cd. legge sulla par condicio), prevede il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Si specifica che il divieto riguarda anche la concessione del patrocinio, poiché rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l’Amministrazione esprime la sua simbolica adesione a un’iniziativa ritenuta meritevole rispetto alle proprie finalità istituzionali.
Si comunica pertanto che la concessione dei Patrocini del comune di Burago di Molgora è sospesa fino alla chiusura delle operazioni di voto.