Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari.

Dettagli della notizia

I cittadini possono richiedere l’iscrizione agli elenchi integrativi dei giudici popolari per Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello entro il 31 luglio 2025

Data di pubblicazione:

09 Aprile 2025

Tempo di lettura:

Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari

A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che vogliono concorrere a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.

Descrizione
Ogni due anni (anni dispari) i Sindaci invitano, tramite manifesti pubblici, coloro che possiedono i requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a fare domanda per l’iscrizione nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
• della Corte d’Assise
• della Corte d’Assise d’Appello

Una Commissione comunale forma gli elenchi, previa verifica del possesso dei requisiti. Gli elenchi sono trasmessi al Presidente del Tribunale competente, che li unifica e forma:
• l’elenco per le Corti di Assise
• l’elenco per le Corti di Assise d’Appello

Gli elenchi vengono affissi all’albo pretorio. È possibile presentare reclamo entro 15 giorni dall’affissione. Gli elenchi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi ai comuni per la pubblicazione. Avverso tali albi è possibile presentare ricorso.

Come fare
Chi possiede i requisiti può presentare domanda presso l’Ufficio Elettorale del Comune, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Cosa serve
Requisiti:
• cittadinanza italiana;
• godimento dei diritti civili e politici;
• età tra 30 e 65 anni;
• diploma di scuola secondaria di I grado per la Corte d’Assise;
• diploma di scuola secondaria di II grado per la Corte d’Assise d’Appello;
• buona condotta morale.

Non possono iscriversi:
a) magistrati e funzionari giudiziari in servizio;
b) appartenenti alle forze armate e di polizia in servizio;
c) ministri di culto e religiosi.

Cosa si ottiene
L’iscrizione all’Albo dei giudici popolari, valida fino a cancellazione per raggiunti limiti di età, perdita dei requisiti, incompatibilità o decesso.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi non si presenta senza giustificato motivo è soggetto a sanzione e alle spese del rinvio del dibattimento. Per l’esonero è necessario presentare un certificato medico della ASL.

I giudici popolari ricevono:
• 25,82 € al giorno;
• 51,65 € per i lavoratori autonomi/dipendenti non retribuiti (prime 50 sedute);
• 56,81 € per le sedute successive.
Rimborsi anche per spese di viaggio se il servizio si svolge fuori dal Comune di residenza.

Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento: 09/04/2025, 18:39

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