Costituzione e Cessazione Convivenza di fatto

Servizio attivo

La convivenza di fatto è una situazione in cui due persone, senza essere legate da vincoli matrimoniali o di unione civile, vivono stabilmente insieme, condividendo la residenza e un legame affettivo e di reciproca assistenza.


A chi è rivolto

Persone sia dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Descrizione

Per convivenza di fatto si intende la condizione di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l’assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Copertura geografica

Territorio del Comune di Burago di Molgora.

Come fare

Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

Cosa serve

Dichiarazione di convivenza di fatto resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.

La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

Per la costituzione della convivenza ​è necessario che entrambe le parti compilino e sottoscrivano l'apposito modulo.

Nel caso di cessazione la dichiarazione può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'ufficio debita comunicazione all'altra parte.

Cosa si ottiene

La costituzione della convivenza di fatto, o la sua cancellazione.

Tempi e scadenze

Una volta presentata la dichiarazione l'ufficio provvede a verificarne i requisiti e procede alla registrazione della convivenza di fatto.

In caso di persone non ancora iscritte sul medesimo stato di famiglia e che non abbiano ancora la stessa residenza, la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza.  In questo caso, la costituzione della convivenza di fatto sarà subordinata all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio predisposti per la residenza

2 giorni

Registrazione della dichiarazione

Giorni entro i quali la dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici del Comune.

45 giorni

Accertamento dei requisiti

Giorni successivi alla dichiarazione entro i quali potranno essere effettuati accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti.

Quanto costa

Nessun costo previsto.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025, 15:34

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